SOMMARIO

ALIMENTI

Etichettatura: ddl per reintrodurre l'indicazione dello stabilimento di produzione sito produttivo (CdM 10 settembre 2015).

AMBIENTE

È in vigore la direttiva offshore (D. LGS 18 agosto 2015, n. 145, in G.U. 16 settembre 2015 n. 215) .

DIRITTO UE

Se il volo viene annullato per problemi tecnici imprevisti il vettore aereo è comunque tenuto a indennizzare i passeggeri (Corte di Giustizia UE, sentenza 17 settembre 2015 C-257/14 ).

Recupero aiuti di Stato: Italia condannata (Corte di Giustizia UE, sentenza 17 settembre 2015 C- 367/14).

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET

Social Network: attenzione a quello che fate

DIRITTO DEL LAVORO

Dimissioni del dipendente giustificate dallo stress per “troppo lavoro” (Cass., 18 settembre 2015, n. 18429).

DIRITTO PENALE

Assegni postdatati e truffa contrattuale (Cass. Pen., 29 luglio 2015, n. 33441).

DIRITTO TRIBUTARIO

Voluntary Disclosure: proroga (Cdm 29 settembre 2015).

MARCHI E BREVETTI

Patent Box, ecco il decreto tagliatasse per marchi e brevetti (d.m. 28 agosto 2015).

PRIVACY

Morosi: no alla "black list" sul sito del Comune (A.G. Privacy, 28 agosto 2015).

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Responsabilità amministrativa dell'ente e responsabilità penale delle persone fisiche: separazione dei processi (Cass., 2 settembre 2015, n. 35818)

SICUREZZA SUL LAVORO

Infortuni sul posto di lavoro: il concorso di colpa del lavoratore

(Cass. Pen., sez. IV 11 settembre 2015 n. 36882).

TRUST

Trut opaco: i chiarimenti dell'agenzia delle entrate (Ag. En., Risuoluzione n. 70/E, 31 luglio 2015.

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA

Facciamo il punto sulla separazione e divorzio ( D.L. 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, in G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).

INCENTIVI

Finanziamento agevolato per investimenti fino a 1,5 milioni in nuove PMI femminili o giovanili ( D.M. 140/2015 in G.U. 5 settembre 2015).

PROFESSIONISTI E IMPRESE

Avvocato specialista: ecco come si diventa e… si resta (D.M. 12 agosto 2015, n. 144, “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, in G.U. 15.9.2015 n. 214, n. 214).

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

 

ALIMENTI

Etichettatura: ddl per reintrodurre l'indicazione dello stabilimento di produzione sito produttivo (CdM 10 settembre 2015).

Il 10 settembre scorsO Il governo ha approvato lo «schema di disegno di legge di delegazione europea che all'art. 4 contiene la delega per la reintroduzione nel nostro ordinamento dell'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti alimentari e per l'adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento n. 1169/2011 in materia di etichettatura». IL GOVERNO è DELEGATO PER adeguare le norme in tema di etichettatura degli alimenti rispetto al regolamento Ue 1169/11 (cosidetto Food Information Regulation). E ristabilire l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento, che 'riguarderà gli alimenti prodotti in Italia e destinati

al mercato italiano.

AMBIENTE

È in vigore la direttiva offshore (D. LGS 18 agosto 2015, n. 145, in G.U. 16 settembre 2015 n. 215) .

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015 il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 145 “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE che definisce i requisiti minimi per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti derivanti da operazioni effettuate in mare nel settore degli idrocarburi. Si tratta dell'obiettivo della direttiva 2013/30/UE, dal cui recepimento dovrebbe derivare l'aumento della protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, ma anche la limitazione di possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione ed il miglioramento dei meccanismi di risposta in caso di incidente.

Tra i contenuti del provvedimento, le sanzioni per chi non rispetta le norme europee: l'operatore che avvia impianti di produzione o infrastrutture connesse senza licenza, verrà punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con un ammenda da 50mila a 150mila euro;

chi inizia o prosegue operazioni con modifiche sostanziale senza approvazione della relazione grandi rischi sono previste sanzioni da 30mila a 150mila euro di multa.

DIRITTO UE

Se il volo viene annullato per problemi tecnici imprevisti il vettore aereo è comunque tenuto a indennizzare i passeggeri (Corte di Giustizia UE, sentenza 17 settembre 2015 C-257/14 ).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza nella causa C-257/14 del 17 settembre 2015, ha ha statuito che il vettore aereo è tenuto a indennizzare i passeggeri anche in caso di annullamento del volo per problemi tecnici imprevisti.

La compagnia aerea può essere sollevata dall’obbligo d’indennizzo dinanzi a problemi tecnici che risultino, in particolare, da vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure da atti di sabotaggio o terrorismo.

A norma del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, infatti, in caso di annullamento di un volo, il vettore aereo è tenuto a fornire ai passeggeri assistenza e compensazione pecuniaria (da 250 a 600 euro, in funzione della distanza).

Nessuna compensazione è, tuttavia, dovuta se il vettore è in grado di provare che l’annullamento sia imputabile a circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure necessarie.

Nel caso di specie, si trattava di una prenotazione di un biglietto aereo per un volo operato da Quito (Ecuador) con destinazione Amsterdam (Paesi Bassi). L’aereo è atterrato ad Amsterdam con un ritardo di 29 ore. Secondo la compagnia aerea, il ritardo era dovuto a circostanze eccezionali, ovvero a una concomitanza di problemi: due pezzi erano difettosi, segnatamente la pompa del carburante e l’unità idromeccanica.

Tali pezzi, che non erano disponibili in loco, avrebbero dovuto essere trasportati in aereo da Amsterdam per essere poi montati nell’apparecchio in questione.

La compagnia aerea ha fatto altresì presente che i pezzi difettosi non avevano superato la loro durata media e che il fabbricante non aveva fornito alcuna indicazione specifica, nel senso che avrebbero potuto verificarsi guasti dopo un certo periodo di utilizzo.

La passeggera ha adito il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), che ha deciso di deferire questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia chiedendo nello specifico se un problema tecnico che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a carenze di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo rientri nella nozione di «circostanze eccezionali», esonerando dunque il vettore dal proprio obbligo d’indennizzo.

Con la sentenza del 17 settembre 2015 C-257/14, la Corte di Giustizia dell’Unione Europa ricorda anzitutto come, secondo la sua giurisprudenza, i problemi tecnici possano rientrare fra le circostanze eccezionali.

Nondimeno, le circostanze che si accompagnano all’insorgere di tali problemi possono essere qualificate «eccezionali» unicamente se sono collegate a un evento che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all’effettivo controllo di quest’ultimo.

Tale sarebbe il caso, secondo la Corte, in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo, o una competente autorità rivelasse che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli.

Così si sarebbe altresì in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo.

Tuttavia, nell’esercizio della loro attività, i vettori aerei devono regolarmente far fronte a problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili. Così, i problemi tecnici emersi

in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé «circostanze eccezionali».

La Corte rileva, poi, che un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi di un aeromobile costituisce certamente un evento inaspettato.

Siffatto guasto rimane, però, intrinsecamente legato al sistema assai complesso di funzionamento dell’apparecchio, che il vettore aereo gestisce in condizioni, in particolare meteorologiche, spesso difficili, o addirittura estreme, fermo restando, inoltre, che nessun pezzo di un aeromobile è inalterabile.

Pertanto, nell’ambito dell’attività di un vettore aereo, tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività e il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti.

D’altro lato, la prevenzione di un guasto del genere o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo in questione, dato che spetta a quest’ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche.

Di conseguenza, un problema tecnico come quello in questione non può rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali». Al riguardo, la Corte rammenta pure che l’assolvimento degli obblighi di diritto europeo non pregiudica il diritto del vettore interessato di chiedere un risarcimento a chiunque abbia cagionato il ritardo, e per l’appunto al fabbricante dei pezzi difettosi.

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Recupero aiuti di Stato: Italia condannata (Corte di Giustizia UE, sentenza 17 settembre 2015 C- 367/14).

Con decisione del 25 novembre 1999, la Commissione europea aveva ritenuto che le riduzioni e/o gli sgravi degli oneri sociali, concessi (tra gli anni 1995-1997) dallo Stato italiano a una serie di imprese nazionali, costituivano aiuti di Stato, quindi incompatibili con il mercato comune.

La Commissione, pertanto, imponeva all’Italia il recupero degli aiuti medesimi presso i beneficiari; nel frattempo, numerose società interessate da tale regime di aiuti proponevano una serie di ricorsi dinanzi al Tribunale dell’Unione europea al fine di ottenere una pronuncia di annullamento della decisione della Commissione.

Nel 2000 il Tribunale adito respingeva tutti i ricorsi; successivamente, la Corte di Giustizia rigettava le impugnazioni proposte, confermando in toto la sentenza del Tribunale.

Pertanto, ai sensi dell’art. 88, paragrafo 2, CE la Commissione europea proponeva ricorso per inadempimento diretto contro lo Stato italiano, in quanto quest’ultimo non aveva ottemperato a quanto sancito nella decisione del Tribunale dell’Unione.

Con pronuncia del 6 ottobre 2011 la Corte di Giustizia accoglieva il ricorso per inadempimento dal momento che la Repubblica italiana non aveva adottato, nei termini stabiliti, tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime degli aiuti di Stato.

Constatato altresì che, nonostante la sentenza del 2011 emessa dalla Corte di Giustizia, l’Italia non soltanto non aveva recuperato l’insieme degli aiuti ma aveva altresì sospeso il recupero di alcuni di essi, la Commissione europea proponeva nuovamente ricorso alla Corte di Giustizia, chiedendo in tale sede la condanna dello Stato membro a una somma forfettaria e a una penalità.

Con la pronuncia in commento (17.09.2015 – causa C-367/14), la Corte di Giustizia ha accertato ancora una volta l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di recupero a esso incombente, constatando che le difficoltà intervenute nel corso della procedura di recupero degli aiuti non consentono di giustificare la mancata esecuzione della sentenza emessa nel 2011.

In particolare, il collegio giudicante ha sottolineato come l’Italia non abbia dimostrato né l’esistenza delle condizioni che giustificassero la sospensione del recupero di determinati aiuti da parte della giustizia italiana, né un controllo permanente ed efficace delle misure adottate al fine di recuperare gli aiuti.

Pertanto, rilevato che una parte sostanziosa degli aiuti non era stata recuperata e che l’Italia non aveva minimamente giustificato questo mancato recupero, la Corte ha ritenuto che l’imposizione di una penalità (nel caso di specie pari a 12 milioni di euro per semestre) costituisca uno strumento finanziario adeguato al fine di incitare lo Stato membro ad adottare le misure necessarie per porre fine all’inadempimento più volte accertato.

Al contempo, la medesima Corte ha ritenuto che l’effettiva prevenzione della reiterazione futura di analoghe violazioni del diritto dell’Unione richieda l’adozione di una misura dissuasiva quale l’imposizione di una misura forfettaria (quantificata in 30 milioni di euro).

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET

Social Network: attenzione a quello che fate.

Sempre più frequentemente i reati “tradizionali” vengono commessi utilizzando strumenti informatici oppure tramite web (come, ad esempio, frode, molestie, diffamazione, sostituzione di persona, furto).

Il Social network é considerato un “luogo aperto al pubblico”, pertanto quando si compiono delle azioni bisogna fare estrema attenzione. Facebook e gli altri Social possono essere, quindi, sempre più spesso il teatro di molestie sessuali, atti persecutori o di bullismo (c.d. cybermobbing/cyberstalking/cyberbullismo). La Cassazione Penale – Sezione I (sentenza n. 37596 del 12 settembre 2014) ha indicato come penalmente rilevante la molestia virtuale ogni qualvolta alla vittima venga riconosciuto un disturbo che lo possa portare per esempio a modificare le sue abitudini. Il reato di stalking è stato introdotto in Italia con la legge n. 38/2009, raggruppando tutti quei comportamenti persecutori che possano essere oggetto di denuncia e, quindi, di responsabilità penale da parte del reo. Con la diffusione dei mezzi di comunicazione sono stati individuati nuovi luoghi e nuove modalità attraverso cui lo stalker si trova ad agire ripetutamente: Social network, caselle di posta elettronica e telefono cellulare rappresentano i mezzi più utilizzati attualmente per danneggiare qualcuno o assillarlo per via di qualche delusione subita. Altro fenomeno molto diffuso tra i più giovani é il cyberbullismo, ovvero un attacco continuo, ripetuto e sistematico in rete. Si concretizza per lo più in attività denigratorie a danno di un soggetto, come la messa in rete di foto spiacevoli o l’invio di mail offensive, creando danni psicologici alle persone più fragili. La pubblicazione di una notizia che lede l’altrui reputazione integra il reato di diffamazione e, se la notizia è falsa, il reato si configurerà come diffamazione aggravata. Il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza n. 12749 del 31/07/2014, ha statuito invece che la pubblicazione di foto e video, anche non lesiva della reputazione altrui, dev’essere autorizzata dal soggetto rappresentato: se il fotografato non volesse comparire online sarebbe legittimato a ottenerne la rimozione immediata (volontaria o tramite ricorso urgente al giudice). Sempre più numerosi sono i casi di sostituzione di persona configuratosi creando un falso profilo social o indirizzi mail non autentici, come indicato dalla Cassazione Penale – sezione V, sentenza n. 25774 del 16/06/2014. Infine, non si pensi che per ovviare alle conseguenze di azioni sopra indicate basti denunciare il furto della password del proprio account social. La Cassazione Penale – sezione V con la sentenza n. 18887 del 7 maggio 2014, infatti, ha chiarito che il furto della password non esime da alcuna responsabilità.

DIRITTO DEL

LAVORO

Dimissioni del dipendente giustificate dallo stress per “troppo lavoro”

(Cass. 188 settembre 2015 n. 18429)

Lo stress causato da ritmi di lavoro eccessivamente elevati costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro subordinato. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 18429/15 confermando in sostanza le decisioni emesse nei gradi di giudizio precedenti, sulla base delle quali la Patroleum Chemical Control Sri era stata condannata al pagamento di una somma pari a 84.637,34 euro a titolo di differenze retributive e TFR, nonché alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore di un suo dipendente. All'interno del ricorso, la parte resistente lamentava la violazione dell'art. 2119 c.c. nonché l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla giusta causa di dimissioni presentate dalla parte attrice.

La Corte d'Appello ha ritenuto che le dimissioni erano state legittimamente rassegnate dal dipendente "ormai esasperato dai ritmi lavorativi insostenibili cui la società lo sottoponeva e per i quali aveva contratto la patologia diagnosticata nel certificato medico del servizio di medicina legale e fiscale …".

Secondo tale decisione, dunque, il carico eccessivo di lavoro somministrato al dipendente costituisce a tutti gli effetti una giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell' art. 2119 c.c.

DIRITTO PENALE

Assegni postdatati e truffa contrattuale (Cass. Pen., 29 luglio 2015, n. 33441).

Con la recente sentenza n. 33441/2015 del 29 luglio scorso la Suprema Corte ha trattato il tema della delimitazione della fattispecie di truffa c.d. contrattuale e della differenza intercorrente tra quest’ultima e il mero inadempimento di un’obbligazione, avente ovviamente rilevanza solo civilistica. La Corte ha preso in esame la seguente fattispecie: un imprenditore, nell’esercizio della propria attività, consegnava all’addetto alle vendita di un’azienda un assegno postdatato a titolo di pagamento di una fornitura di beni a lui necessari per l’esercizio della propria attività; alla data prestabilita per l’incasso, però, il titolo risultava non onorato per mancanza di fondi sul relativo conto corrente.

Nell’ambito del rapporto, poi, si verificavano altre due circostanze: in primo luogo, al momento delle trattative l’imprenditore si prodigava in rassicurazioni circa la propria solvibilità e il fatto che alla data indicata sul titolo avrebbe avuto a disposizione liquidità sufficiente per onorare la propria obbligazione; in secondo luogo, l’azienda dell’imprenditore circa un anno e mezzo dopo l’emissione dell’assegno, poi risultato privo di copertura, veniva dichiarata fallita. A fronte della fattispecie sopra delineata, veniva esercitata a carico dell’imprenditore l’azione penale per il perseguimento del reato di truffa c.d. contrattuale: in primo grado il Tribunale di Lodi proscioglieva l’imputato, mentre in secondo grado la Corte d’Appello di Milano – ritenuta configurabile la fattispecie di truffa aggravata e ritenuta l’aggravante compensata dalle attenuanti generiche – gli infliggeva una condanna a sei mesi di reclusione e 160 euro di multa, con risarcimento del danno a favore dell’impresa truffata, da liquidarsi in sede civile. Il ricorso per Cassazione dell’imputato si basava sul rilievo della genericità della ricostruzione dei fatti fornita dal querelante, non sufficiente a fugare ogni ragionevole dubbio circa la sussistenza dell’elemento materiale del reato di truffa, e sulla circostanza che sarebbe trascorso un lasso di tempo troppo grande tra l’emissione dell’assegno e il fallimento della società, per ritenere provata in capo all’imputato la consapevolezza dello stato di decozione dell’impresa e – quindi – l’elemento soggettivo del reato. La Corte, rimanendo nel solco del proprio orientamento, ha rigettato il ricorso sottolineando che integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all’esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria: elemento sufficiente a differenziare la condotta costituente reato dal semplice inadempimento civilistico sarebbero, perciò, state le rassicurazioni fornite all’addetto all’ufficio vendite dell’azienda al momento della consegna del titolo. A ciò si aggiunga, peraltro, che a detta della Corte sarebbe idonea a rafforzare il convincimento del giudice in punto di elemento psicologico del reato la circostanza che la società dell’imputato fallì dopo un lasso di tempo tale che lo stato di decozione della stessa non poteva certo essersi creato solo negli ultimi mesi: da tale evento, quindi, sarebbe desumibile anche la consapevolezza in capo all’imputato della propria incapacità di onorare l’obbligazione contratta e, perciò, l’elemento soggettivo del reato.

DIRITTO TRIBUTARIO

oluntary Disclosure: proroga (Cdm 29 settembre 2015).

Acqu

MARCHI E

BREVETTI

Patent Box, ecco il decreto tagliatasse per marchi e brevetti (d.m. 28 agosto 2015).

Il E’ in corso di registrazione dalla Corte dei Conti e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione del cosiddetto ‘Patent Box’ (PDF, 1.1Mb), firmato dal Ministro per lo Sviluppo Economico, Federica Guidi, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan. Le norme sul Patent Box, introdotte nella legge di stabilità per il 2015, prevedono una tassazione agevolata sui redditi derivanti da opere di ingegno e rientrano nella strategia messa a punto dal Tavolo ‘Finanza per la Crescita’ a cui partecipano le strutture dei due ministeri. Lo sgravio fiscale riguarda quindi brevetti, marchi, software protetto da copyright, disegni e modelli giuridicamente tutelati. L’agevolazione consiste in una deduzione pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% dal 2017 di tali redditi. Il decreto di attuazione stabilisce l’ambito di applicazione delle misure, i soggetti beneficiari, fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato che dura cinque anni ed è rinnovabile.

E’ già in vigore, invece, il decreto che rende operativo il credito d’imposta sulle spese in ricerca e sviluppo (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio scorso), che rientra anch’esso nella strategia di ‘Finanza per la crescita’. L’agevolazione è fruibile da tutte le imprese senza limiti di fatturato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Lo sgravio fiscale, utilizzabile a compensazione, è pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute annualmente nel periodo 2015-2019 rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti. La quota è elevata al 50 per cento per le spese relative all’impiego di personale qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università o altri enti equiparati e con start-up innovative.

PRIVACY

Morosi: no alla "black list" sul sito del Comune (A.G. Privacy, 28 agosto 2015).

I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi. La legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può comunque essere introdotto con un Regolamento dell'ente locale. Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di un'istruttoria avviata a seguito di un articolo di stampa nel quale si annunciava l'intenzione dell'ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei morosi. Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi profili. In primo luogo infatti, il Comune non può introdurre l'obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale. In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le Pa possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti. Il Garante quindi, oltre a rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio di legalità anche sotto il profilo temporale, poiché l'entrata in vigore dell'obbligo di pubblicazione on line è stata deliberata con effetto retroattivo. L'iniziativa del Comune, per di più, produce un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall'ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste). La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Responsabilità amministrativa dell'ente e responsabilità penale delle persone fisiche: separazione dei processi

(Cass., 2 settembre 2015, n. 35818)

Con sentenza 2 settembre 2015 n. 35818 la Corte di Cassazione ha espresso importanti chiarimenti in merito al rapporto tra il giudizio penale promosso nei confronti della persona fisica autrice del reato ed il relativo processo per responsabilità amministrativa nei confronti dell'ente.

Nella fattispecie, a seguito della diffusione di informazioni sociali non veritiere ad opera di Citibank N.A., i soggetti responsabili furono chiamati a rispondere della commissione del reato di aggiotaggio informativo ex art. 2627 c.c.. Parallelamente, venne richiesto l'accertamento della responsabilità della banca coinvolta nella diffusione delle stesse comunicazioni non veritiere in base agli artt. 5 e 25 del D.lgs 231/90 al fine di applicarle una sanzione pecuniaria nella misura di cinquecenomila euro.

Mentre le persone imputate nel processo penale vennero assolte, nel secondo grado di giudizio la Corte d'Appello confermò la condanna nei confronti dell'ente.

La Corte di Legittimità, chiamata a decidere della responsabilità della banca confermò in sostanza la decisione dell'Appello. Tale soluzione, in apparente contrasto con l'assoluzione dei soggetti imputati, risponde ad un principio di autonomia delle sorti del procedimento promosso contro l'ente rispetto a quelle del processo contro le persone fisiche: in base a tale logica, la società può essere condannata alle sanzioni previste dal D.lgs 231/2001 anche ove risulti impossibile individuare l'autore materiale del reato. Tra gli argomenti alla base del principio appena riportato vi è innanzitutto la configurazione della responsabilità dell'ente come responsabilità per fatto proprio (e non sussidiaria rispetto a quella del reo). Si argomenta inoltre che il presupposto alla base della responsabilità dell'ente sia la commissione di un reato da parte di un soggetto facente parte dell'organico della stessa, e non (come si evince anche dal testo dell'art. 8, che non esclude la responsabilità della società in caso di mancata identificazione dell'autore materiale della violazione o in caso di estinzione del reato) l'accertamento della commissione dell'illecito in capo a una persona specifica.

L'elemento indefettibile ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente sarebbe dunque costituito, secondo il pensiero della Corte, dalla configurazione oggettiva del fatto di reato, insuscettibile di modifica rispetto alla fattispecie originariamente contestata alle persone fisiche.

SICUREZZA SUL

LAVORO

Infortuni sul posto di lavoro: il concorso di colpa del lavoratore

(Cass. Pen., sez. IV 11 settembre 2015 n. 36882).

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro (81/2008) obbliga il datore a dotarsi di complessi modelli di organizzazione e gestione aziendale che prevedano efficaci misure di prevenzione degli infortuni. Spesso però, i sinistri sul luogo di lavoro avvengono in circostanze nelle quali la condotta negligente del lavoratore, indotto dall'abitudine a svolgere le proprie mansioni secondo modalità eccessivamente disinvolte, contribuisce ad aumentare notevolmente il rischio del verificarsi dell'infortunio

In passato, l'ordinamento tendeva a privilegiare l'esigenza di protezione del lavoratore, applicando al datore criteri d'imputazione prossimi a quello di responsabilità oggettiva.

Plasmata dal progressivo adattamento delle norme alle esigenze sociali, la disciplina attuale tende ad abbracciare non più il modello “iperprotettivo” nei confronti del lavoratore, bensì a confermarne uno di carattere “collaborativo”, che impone anche ai dipendenti il rispetto degli standard di diligenza richiesti delle attività svolte. In questi termini si è espressa di recente la Corte di Cassazione Penale con sentenza 11 settembre 2015 n. 36882.

Con il provvedimento appena citato, in realtà, la Corte ha confermato la condanna al risarcimento del danno a spese della SIS Mineraria s.r.l. in favore di un suo dipendente, nonché attore in causa, il quale, durante un'operazione di controllo all'interno di un macchinario guasto, aveva subito l'amputazione del braccio destro. Nel caso di specie, l'ente era stato ritenuto colpevole nei gradi di giudizio precedenti per non aver adeguatamente informato il dipendente in merito ai pericoli inerenti alle sue mansioni.

Per quanto il lavoratore avesse indubbiamente eseguito il controllo senza adottare le precauzioni necessarie, la sua condotta non poteva essere qualificata “abnorme”, ovvero totalmente imprevedibile ed estranea al contesto nel quale si trovava a lavorare. Il carattere dell'abnormità della condotta del lavoratore rimane dunque, secondo la giurisprudenza, il requisito essenziale necessario ad escludere la causalità della negligenza del datore nell'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni.

TRUST

Trust opaco: i chiarimenti dell'agenzia delle entrate (Ag. En., Risuoluzione n. 70/E, 31 luglio 2015.

Con la risoluzione n. 70/E le Entrate fanno chiarezza sull’utilizzabilità del credito d’imposta riconosciuto dalla Legge di Stabilità agli enti non commerciali per mitigare gli effetti negativi dell’incremento del regime impositivo degli utili percepiti. I chiarimenti delle Entrate fanno seguito a un interpello presentato da un trust opaco che fiscalmente «sono sostanzialmente equiparati agli enti non commerciali laddove non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale». Dunque, per i dividendi percepiti, sono sottoposti anch’essi al predetto incremento di tassazione. In particolare, il trust istante con l’interpello chiedeva alle Entrate precisazioni sull’utilizzabilità del credito, sottoponendo tre soluzioni: utilizzo blindato in tre anni con tre quote di pari importo (salvo perdita del credito); utilizzo non oltre il 2018, con quote recuperabili durante il triennio se non interamente godute, utilizzo anche oltre il 2018 sino ad esaurimento di quanto non fruito.

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA

Facciamo il punto sulla separazione e divorzio (D.L. 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, in G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) è ora prevista la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile ma solo a determinate condizioni.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12.

L’art. 12 del citato decreto legge n. 132/2014 prevede, a decorrere dal 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. "giudiziale" abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) o trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero o residenza di uno dei coniugi.

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6.

Il decreto legge prevede all’art. 6 la Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione c.d. "giudiziale" abbreviati a sei mesi in caso di separazione c.d. "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

La procedura è possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti, trasferimenti immobiliari, assegni e case coniugali. La novità è che non sarà necessario finire in tribunale, ma si risolverà tutto nello studio del legale con un mero controllo da parte della Procura della Repubblica che potrà trasmettere gli atti al Tribunale se l'accordo conterrà clausole strane o contrarie ai diritti e agli interessi dei figli, siano essi minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti dal punto di vista economico. In tal caso il Tribunale convocherà la coppia davanti a sé come è sempre stato e saranno rimesse in discussione alcune delle clausole che non appaiono congrue.

Le persone interessate ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad unoo più avvocati per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. ma bisogna separarsi consensualmente,nei divorzi, anche consensuali, sono obbligatori due avvocati

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti. Se i coniugi non condividono la decisione di separarsi o non sono d'accordo sulle condizioni, dovranno vedersela in tribunale, secondo le regole già in vigore per la separazione e il divorzio giudiziale.

Dividersi senza accordo può costare caro: oltre al contributo unificato di 98 euro, anche le parcelle degli avvocati.

Inoltre il coniuge cui venga addebitato il divorzio dovrà pagare, oltre al suo avvocato, anche quello dell'ex, sia nei processi per la separazione che per il divorzio.

INCENTIVI

Finanziamento agevolato per investimenti fino a 1,5 milioni in nuove PMI femminili o giovanili ( D.M. 140/2015 in G.U. 5 settembre 2015).

Sono previste dal decreto ministeriale dello Sviluppo Economico 140/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 5 settembre, in attuazione dell‘articolo 24 del Dlgs 185/2000, agevolazioni per donne e giovani che vogliono creare un’impresa. Si tratta di un finanziamento agevolato, a tasso zero, che copre il 75% delle spese, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro. Vengono così fissati criteri e modalità per la concessione di agevolazioni volte a sostenere nuova imprenditorialità attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito. L’agevolazione è riservata a micro imprese e PMI, costituite in forma societaria (comprese le cooperative), da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda. Si tratta di un incentivo all’autoimprenditorialità giovanile o femminile, quindi almeno la metà dei soci devono essere donne o giovani fra i 18 e i 35 anni. Obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese, l’azienda deve essere nel pieno esercizio dei proprio diritti, non in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali. Escluse le imprese che non hanno rimborsato eventuali aiuti comunitari illegali o incompatibili. I soci non possono aver controllato imprese che abbiano cessato nei 12 mesi precedenti la domanda un’attività analoga a quella della nuova impresa.

PROFESSIONISTI E IMPRESE

Avvocato specialista: ecco come si diventa e… si resta (D.M. 12 agosto 2015, n. 144, “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, in G.U. 15.9.2015 n. 214, n. 214).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15.9.2015 n. 214 Serie Generale è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Giustizia del 12 agosto 2015, n. 144, “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. È avvocato specialista l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione.

a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;

b) diritto agrario;

c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;

d) diritto dell’ambiente;

e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;

f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;

g) diritto successorio;

h) diritto dell’esecuzione forzata;

i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

l) diritto bancario e finanziario;

m) diritto tributario, fiscale e doganale;

n) diritto della navigazione e dei trasporti;

o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale;

p) diritto dell’Unione europea;

q) diritto internazionale;

r) diritto penale;

s) diritto amministrativo;

t) diritto dell’informatica.

Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo mediante frequentazioni di corsi di durata almeno biennale e didattica non inferiore a 200 ore da affidarsi preferibilmente, mediante convenzioni, ad associazioni di categoria o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo professionista a norma dell’articolo 8.

In questo secondo caso, più precisamente, il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

– di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;

– di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di

documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per anno. Non si tiene conto degli affari che hanno a oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.

Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

L'avvocato Nicola Tilli incaricato da IIR ha svolto nella sede di Roma un corso di formazione presso Poste Italiane S.p.A. dedicato ai professionisti dell'area legal interni.

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Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.

 

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