SOMMARIO

ALIMENTI

L'etichettatura non deve indurre il consumatore in errore suggerendo la presenza di un ingrediente che in realtà è assente (Corte Giust. Ue, sent. 4 giugno 2015 C-195/14).

AMBIENTE

Ecoreati: pubblicata in G.U. la legge ‘Dei delitti contro l’ambiente’ (L. 2 maggio 2015 n. 68 in G.U. 28 maggio 2015 n. 122).

DIRITTO UE

La Corte di Giustizia UE si pronuncia sull’OMT (Corte Giust. UE, sent. causa C-62/14 Gauweiler e altri ).

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET

L’azienda può controllare il lavoratore grazie a un falso profilo su Facebook (Cass., sent., 27 maggio 2015, n. 10955).

DIRITTO DEL LAVORO

La Cassazione si esprime sulla forma del licenziamento (Cass., sent., 03 giugno 2015, n. 11479).

DIRITTO PENALE

Investimento in autostrada di un pedone che non indossa il giubbotto catarifrangente: omicidio colposo? (Cass., Pen., Sez. IV, sent. 05 giugno 2015 1 n. 24217).

DIRITTO TRIBUTARIO

Agevolazioni prima casa: l’arresto del contribuente configura una causa di forza maggiore (Comm. Trib. Prov.le di Milano, 18^ Sez., sentenza 13.04.2015, n. 4210, pubblicata il 11.05.2015).

MARCHI E BREVETTI

Lego, marchio comunitario tridimensionale (Trib. Ue, sent., 16 giugno 2015, cause T-395/14 e T-396/14 Best Lock (Europe) Ltd. / UAMI – Lego Juris del).

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Modello 231 e reati societari: il nuovo art 25-ter (L. 27 maggio 2015 n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio").

SICUREZZA SUL LAVORO

La responsabilità del Sindaco per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Cass., Sez. IV Pen., sent. 12 – 27 maggio 2015, n. 22415).

TRUST

Trust inefficace se in danno ai creditori (Trib. Bologna, sent. 23 aprile 2015 n. 1357).

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA

Maternità: pubblicato il decreto che amplia le tutele (D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” in G.U. 24 giugno 2015 n. 144).

INCENTIVI

Voucher Internazionalizzazione: al via il primo bando per PMI e reti impresa .

PROFESSIONISTI E IMPRESE

DURC on line: al via dal 1° luglio (Circolare MISE, n. 19 dell’8 giugno 2015).

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

 

ALIMENTI

L'etichettatura non deve indurre il consumatore in errore suggerendo la presenza di un ingrediente che in realtà è assente (Corte Giust. Ue, sent. 4 giugno 2015 C-195/14).

La corte di Giustizia DELL'Ue CON sentenza 4 giugno 2015 C-195/14, HA CHIARITO CHE anche se l'elenco degli ingredienti è esatto ed esaustivo, può, tuttavia, essere inadeguato a correggere in maniera sufficiente l'impressione errata o equivoca risultante dall'etichettatura. I Giudici del Lussemburgo rammentano che il diritto dell’Unione impone che: “l’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l’identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l’origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento dello stesso”. Di conseguenza, l’acquirente deve disporre di un’informazione corretta, imparziale e obiettiva che non lo induca in errore. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori. L’etichettatura di un prodotto alimentare non può presentare un carattere ingannevole.

AMBIENTE

Ecoreati: pubblicata in G.U. la legge ‘Dei delitti contro l’ambiente’ (L. 2 maggio 2015 n. 68 in G.U. 28 maggio 2015 n. 122).

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 la legge del 22 maggio 2015 n. 68 che introduce il Titolo VI-bis del codice penale, titolato “Dei delitti contro l’ambiente”. Le disposizioni inserite riguardano: inquinamento ambientale (articolo 452-bis), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-ter), disastro ambientale (articolo 452-quater), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452- sexies), nonché impedimento del controllo (articolo 452- septies) e omessa bonifica (articolo 452-terdecies). Per l’inquinamento ambientale e il disastro ambientale è prevista la punibilità anche nella forma colposa (452-quinquies) con le pene previste per i delitti dolosi diminuite da un terzo a due terzi.

DIRITTO UE

La Corte di Giustizia UE si pronuncia sull’OMT (Corte Giust. UE, sent. causa C-62/14 Gauweiler e altri ).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza nella causa C-62/14 Gauweiler e altri ha chiarito che il programma di acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari non eccede le attribuzioni della BCE in materia di politica monetaria e non viola il divieto di finanziamento monetario degli Stati membri. Nel caso di specie, la Corte era chiamata a pronunciarsi circa la delicata e complessa questione della compatibilità del programma OMT con i Trattati. Più precisamente, veniva chiesto alla Corte, se tale programma non costituisse piuttosto una misura di politica economica, estranea quindi al mandato della BCE, anziché una misura di politica monetaria, e se la misura in questione rispettasse il divieto di finanziamento monetario sancito dall’articolo 123, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per La Corte di Giustizia dell’Unione europea, dunque, il programma OMT adottato dalla BCE, quale risulta dalle caratteristiche tecniche illustrate nel comunicato stampa, non viola il principio di proporzionalità e, pertanto, può essere considerato legittimo, a condizione che, qualora venga messo in atto, siano rigorosamente rispettati i requisiti relativi all’obbligo di motivazione e alla proporzionalità e tale attuazione avvenga con modalità temporali tali da consentire in modo effettivo la formazione di un prezzo di mercato dei titoli di Stato.

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET

L'azienda può controllare il lavoratore grazie a un falso profilo su Facebook (Cass., sent., 27 maggio 2015, n. 10955).

La Corte di Cassazione con sentenza del 27 maggio 2015 n. 10955 ha esaminato il caso di un’azienda che aveva creato un falso profilo su facebook, al fine di controllare se un proprio lavoratore (addetto ad una pressa) durante l’orario di lavoro utilizzasse il proprio smartphone per chattare sui social network con fini non lavorativi. Una volta appurato che, oltre ad altre mancanze, il dipendente effettivamente aveva ripetutamente perso tempo sui social network durante l’orario di lavoro, era scattato il licenziamento per giusta causa. Il caso, giunto all’esame della Suprema Corte ha permesso di prendere in esame uno strumento di controllo del lavoratore che, seppur indiretto, potrebbe forse porsi in contrasto con la normativa dettata dallo Statuto dei lavoratori in materia di sorveglianza.

La Corte, in primo luogo, ha ritenuto che il controllo del lavoratore fosse legittimo perché diretto non a verificare l’attività lavorativa svolta dal dipendente, bensì la tenuta di una condotta idonea a ledere il patrimonio aziendale, minando la sicurezza degli impianti: il lavoratore, infatti, era un operaio addetto ad una pressa, che aveva lasciato più volte incustodita, con evidenti rischi per gli impianti e la sicurezza e causando anche blocchi della produzione. In secondo luogo, la Corte ha rilevato che l’attività di controllo dell’impresa non ledeva i principi di buona fede e di correttezza nel rapporto di lavoro, considerato che la creazione del falso profilo Facebook aveva rappresentato una mera occasione per il lavoratore, alla quale egli aveva prontamente aderito.

DIRITTO DEL

LAVORO

La Cassazione si esprime sulla forma del licenziamento (Cass., sent., 03 giugno 2015, n. 11479).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11479/2015, del 03 giugno 2015 ha esaminato il tema della forma del licenziamento, partendo dal caso di un’azienda che aveva licenziato un proprio lavoratore mediante la lettura di un verbale di licenziamento che non era stato da esso sottoscritto per ricevuta. La mancata sottoscrizione dall’azienda veniva spiegata con il rifiuto del lavoratore di firmare per ricevuta il licenziamento, mentre il dipendente affermava che non gli era mai stato consegnato alcun licenziamento per iscritto. La Corte ha dovuto accertare se nel caso in esame il requisito della forma scritta può ritenersi integrato dalla lettura al lavoratore di un documento scritto che venga firmato solo dai funzionari aziendali che intimano il licenziamento, i quali dichiarino di aver letto al dipendente il contenuto di tale scritto.

La Cassazione ha escluso tale possibilità: considerata la regola della necessaria forma scritta del licenziamento, infatti, ha ritenuto che tale requisito non potesse essere integrato da un documento del quale non è provata la redazione per iscritto in un momento anteriore al licenziamento né, al contempo, la consegna al lavoratore, per la mancanza della firma di quest’ultimo sul verbale. A sanare il vizio di forma del licenziamento non sarebbe poi sufficiente la prova per testimoni della consegna dello stesso al lavoratore, perché nel nostro ordinamento essa sarebbe ammessa solo nel caso in cui l’azienda potesse provare che il documento è andato perduto senza sua colpa (come previsto dall’art. 2724 co. III c.c.): nel caso di specie, però, tale prova non era stata fornita.

D’altra parte, qualora il lavoratore effettivamente si fosse rifiutato di sottoscrivere il licenziamento, sarebbe stato sufficiente inviargli la comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale permette di fornire agevolmente la prova della consegna, evitando qualsiasi contestazione.

Il licenziamento, dunque, è stato dichiarato nullo.

DIRITTO PENALE

Investimento in autostrada di un pedone che non indossa il giubbotto catarifrangente: omicidio colposo? (Cass., Pen., Sez. IV, sent. 05 giugno 2015 1 n. 24217).

Con la sentenza del 05 giugno 2015 1 n. 24217 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un automobilista che di notte, a seguito di un incidente nella corsia di sorpasso dell’autostrada, senza indossare il giubbotto catarifrangente, scendeva dalla propria auto e si intratteneva a conversare con l’altro occupante del mezzo, appoggiandosi a quest’ultimo, di fatto arrivando ad occupare la linea di mezzeria tra la corsia nella quale si trovava il suo veicolo e quella di destra, libera.

Sopraggiungeva (a 90 km/h con limite di 130 km/h) nella corsia di destra un altro automobilista che, travolgeva in prossimità della linea di mezzeria il pedone che moriva sul colpo.

L’automobilista veniva sottoposto a processo per omicidio colposo, con l’accusa di non aver adottato tutte le cautele necessarie nella guida (tra le quali l’uso dei fari abbaglianti e l’ulteriore diminuzione della velocità): in primo grado il Tribunale di Nocera Inferiore assolveva l’imputato, mentre la Corte d’Appello di Salerno lo condannava.

La Suprema Corte, esaminando il caso sopra descritto, ha rilevato che:

a) l’automobilista correttamente al momento dell’investimento percorreva la corsia di destra che risultava libera da veicoli (quello incidentato, infatti, si trovava nella corsia di sorpasso);

b) l’automobilista era riuscito ad effettuare una manovra di emergenza, modificando la traiettoria ed evitando l’impatto con l’automobile incidentata;

c) l’art.141 co. I e II del codice della strada impone di moderare la velocità e di adottare tutte le condotte di guida idonee ad evitare problemi per la sicurezza: da tale norma, però, non può desumersi la circostanza che l’automobilista avrebbe dovuto ridurre ulteriormente la propria velocità di marcia (90km/h con limite di 130km/h), in quanto in tale caso avrebbe costituito intralcio alla circolazione, violando l’art. 141c co. VI del medesimo codice;

d) la vittima aveva tenuto una condotta massimamente imprudente: si tratteneva infatti a conversare con il passeggero rimasto all’interno del proprio veicolo, posizionandosi accanto a quest’ultimo in corrispondenza della linea di mezzeria; la vittima, peraltro, si trovava in punto non visibile e non indossava il giubbotto catarifrangente, omettendo altresì di adottare qualsiasi cautela finalizzata a rendersi visibile.

Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna.

DIRITTO TRIBUTARIO

Agevolazioni prima casa: l’arresto del contribuente configura una causa di forza maggiore (Comm. Trib. Prov.le di Milano, 18^ Sez., sentenza 13.04.2015, n. 4210, pubblicata il 11.05.2015).

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso presentato dagli Avvocati Nicola Tilli e Mattia Tacchini, con il quale venivano impugnati gli avvisi di liquidazione, il ruolo e la cartella di pagamento emessi nei confronti di un loro assistito che, a causa dell’avvenuto arresto dopo circa 8 mesi dalla registrazione dell’atto di compravendita di un bene immobile da adibirsi a prima casa, non aveva ivi trasferito la propria residenza nei termini di legge (18 mesi dalla registrazione dell'atto di acquisto) per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

La necessità di impugnare, in un’unica sede, gli avvisi di liquidazione assieme al ruolo ed alla cartella di pagamento traeva origine dalla nullità della notifica degli avvisi medesimi, in quanto notificati presso il domicilio fiscale del contribuente (nel frattempo detenuto in carcere) e successivamente ritirati presso il centro postale (ivi in giacenza) dalla madre (familiare non convivente), sprovvista di apposita delega per il ritiro. Il ricorrente, infatti, veniva a conoscenza dell’esistenza degli avvisi di liquidazione solamente tramite la loro successiva consegna in carcere, ad opera di un familiare, accompagnati dalla cartella di pagamento, emessa nel frattempo dall’Agente addetto alla riscossione. Pertanto, si insisteva nel ricorso affinché venisse pronunciata la nullità delle notifiche medesime; si chiedeva altresì che venisse riconosciuta, nel caso di specie, l’istituto della “forza maggiore”, in quanto il contribuente era stato impossibilitato a trasferire la propria residenza nei termini di legge a causa di un evento imprevedibile, sopraggiunto inaspettatamente alla stipula dell’atto di compravendita e, oltretutto, sovrastante la sua volontà.

Depositato il ricorso nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord S.p.A. si costituivano in giudizio, entrambe depositando controdeduzioni. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria chiedeva il rigetto del ricorso, dal momento che non era minimamente invocabile, nel caso di specie, l’istituto della “forza maggiore”, in quanto l'arresto del contribuente doveva considerarsi una diretta conseguenza del reato da lui commesso.

All'udienza fissata per la trattazione della sospensione degli atti impugnati, l'On.le Collegio adito sospendeva l’efficacia del titolo esecutivo costituito dal ruolo emesso dall'Ente creditore; successivamente, veniva svolta pubblica udienza, durante la quale i difensori di parte ricorrente insistevano perché venisse ritenuto sussistente l’istituto della “forza maggiore”, dal momento che, così come richiesto dalla Suprema Corte, il contribuente aveva provato l’effettivo momento della sua insorgenza (l’arresto per custodia cautelare), il suo protrarsi e l’impedimento assoluto (per il tempo residuo a disposizione) per l’ottenimento della residenza anagrafica.

Con sentenza n. 4210 del 13.04.2015 (depositata in data 11.05.2015), la 18^ Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato in ogni suo motivo.

In primis, l’On. Collegio ha accolto l’eccezione di nullità della notifica degli avvisi di liquidazione: la madre del contribuente, in quanto familiare non convivente, non era legittimata al ritiro di atti personali del figlio senza specifica delega da lui rilasciata.

Nel merito, si è considerata legittima la sussistenza dell’istituto della “forza maggiore” nel caso di specie: il contribuente a causa dell’arresto era stato impossibilitato oggettivamente a trasferire, nei termini di legge, la propria residenza per usufruire delle agevolazioni prima casa.

- Si sottolinea come la Commissione Tributaria Provinciale di Milano abbia drasticamente invertito, con la sentenza in commento, l’orientamento dominante seguito da tutte le altre Commissioni Tributarie nazionali. Si ricorda infatti che la Commissione Tributaria Provinciale di Savona, con sentenza del 24.08.2011, n. 105, ha espressamente statuito che “La detenzione in carcere non è causa di forza maggiore per evitare la decadenza dai benefici, in quanto la misura cautelare discende dal comportamento del contribuente”. Motivazione del tutto opposta a quella espressa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, ciò a dimostrazione di una maggiore tutela riservata dai giudici, nel corso degli anni, ai contribuenti, constatato l’ingente periodo di crisi economica che da anni interessa il nostro Paese.

MARCHI E

BREVETTI

Lego, marchio comunitario tridimensionale (Trib. Ue, sent., 16 giugno 2015, cause T-395/14 e T-396/14 Best Lock (Europe) Ltd. / UAMI – Lego Juris del).

Il Tribunale dell’Unione Europea con le Sentenze nelle cause T-395/14 e T-396/14 Best Lock (Europe) Ltd. / UAMI – Lego Juris del 16 giugno 2015, confermando le decisioni pronunciate dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, ha ritenuto ammissibile la registrazione della forma delle figurine Lego come marchio comunitario tridimensionale. Il 23 giugno 2010 la società Lego Juris aveva ottenuto la registrazione di marchio comunitario tridimensionale presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno – UAMI (marchi, disegni e modelli), ai sensi del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. La Best-Lock (Europe), una società concorrente che utilizza figurine simili, aveva chiesto di dichiarare la nullità di detti marchi. L’UAMI aveva respinto le domande di nullità proposte dalla Best Lock. Quest’ultima si è, dunque, rivolta al Tribunale dell’Unione europea al fine di far annullare le decisioni pronunciate dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno. Con le sue sentenze del 16 giugno 215, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i ricorsi della Best Lock e confermato, quindi, le decisioni di registrazione della forma delle figurine Lego come marchio comunitario. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile, anzitutto, la censura secondo cui la forma del prodotto sarebbe imposta dalla sua stessa natura, in quanto la Best Lock non ha dedotto alcun argomento a sostegno di tal asserto e non ha sviluppato alcuna argomentazione diretta a dimostrare che le considerazioni dell’UAMI al riguardo siano errate. Inoltre per quanto concerne la censura, secondo cui la forma del prodotto sarebbe necessaria per ottenere un risultato tecnico, il Tribunale ha osservato che alla forma degli elementi caratteristici delle figurine non appare collegato alcun risultato tecnico, né risulta derivarne, in quanto tali elementi non consentono comunque l’assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili. Infine, nulla consente di ritenere che la forma delle figurine sia necessaria per permettere l’assemblaggio con mattoncini da costruzione incastrabili. Il Tribunale conclude, dunque, sostenendo che le caratteristiche della forma delle figurine non sono necessarie per ottenere un risultato tecnico.

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Modello 231 e reati societari: il nuovo art 25-ter (L. 27 maggio 2015 n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio").

La legge 27 maggio 2015 n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", in vigore dal 14 giugno 2015, modifica, tra l'altro, l'art 25-ter del d.lg. 231/2001. A carico dell'ente sono applicabili: per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) art 2621 c.c. la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) art 2621-bis c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal (nuovo) 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

SICUREZZA SUL

LAVORO

La responsabilità del Sindaco per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Cass., Sez. IV Pen., sent. 12 – 27 maggio 2015, n. 22415).

Con la sentenza 2 – 27 maggio 2015, n. 22415 la Suprema Corte ha chiarito che nelle pubbliche amministrazioni, nel cui novero rientrano ovviamente gli enti locali, la qualifica di datore di lavoro, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è riconosciuta al dirigente dotato di poteri di gestione e titolare di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa.

La suddetta figura va specificamente individuata dall’organo di direzione politica. E’ da escludere, pertanto, che si possa ascrivere al Sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche. Deve attribuirsi a chi compete la relativa responsabilità, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro. Va però sottolineato che il vertice politico dell'ente locale può riassumere la responsabilità, laddove risulti che il Sindaco stesso, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all'Ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.

TRUST

Trust inefficace se in danno ai creditori (Trib. Bologna, sent. 23 aprile 2015 n. 1357).

Gli atti di dotazione del fondo in Trust eseguiti con lo scopo di eludere le pretese di un credito, anche se non ancora definito, sono inefficaci nei confronti dei potenziali creditori.

Questo quanto ribadito dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 1357/2015 nella quale viene affermata l’inefficacia degli atti di dotazione del fondo, laddove si verifichino i presupposti per proporre l’azione revocatoria ordinaria, ancorché le ragioni del credito non siano state ancora accertate giudizialmente.

Il Tribunale rileva che, occorre verificare se, nella concreta fattispecie, esistano tutti i requisiti richiesti dal Codice Civile perché possa essere esperita l’azione revocatoria ordinaria. Precisa, inoltre, il Tribunale che, la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di Merito ed è incensurabile in sede di Legittimità, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici e giuridici.

DI TUTTO UN PO'

DIRITTO DI FAMIGLIA

Maternità: pubblicato il decreto che amplia le tutele (D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” in G.U. 24 giugno 2015 n. 144).

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, che prevede “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” , che mira a tutelare a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

Le norme del decreto di cui agli artt. 2-3, 5, 7-10 e 13-16 e 24, si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015.

Fra le misure di maggior impatto che rilevano nell’analisi del d.lgs. n. 80/2015 vi sono quelle che attengono alla estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali.

Si amplia ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale.

Viene elevato conseguentemente ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione, nonché sposta fino all’ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell’indennità in caso di redditività individuale minima.

L’art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 80/2015 conferma la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando la disciplina concreta alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ma prevedendo che, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

INCENTIVI

Voucher Internazionalizzazione: al via il primo bando per PMI e reti impresa .

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il primo bando per l'accesso ai voucher per l'internazionalizzazione per PMI e reti di impresa.

Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre al 2 ottobre 2015. In particolare, i voucher contribuiscono ai costi per l’inserimento in azienda, per almeno sei mesi, di un “Temporary Export Manager”, cioè un professionista con il compito di garantire il supporto alle imprese nelle attività di ingresso e crescita sui mercati esteri.

L'assegnazione delle risorse avviene attraverso due bandi, di cui il primo, appena pubblicato dal MISE, con uno stanziamento di 10 milioni di euro. L'avviso riguarda la concessione di voucher di importo pari a 10mila euro, a fronte di una quota di cofinanziamento da parte dell’impresa beneficiaria di almeno 3mila euro.

Nell'ambito del secondo bando, invece, oltre ai voucher da 10mila euro per le imprese che presentano per la prima volta la domanda di aiuto, saranno previsti anche contributi da 8mila euro, con una quota di cofinanziamento di almeno 5mila euro, per le imprese già ammesse al primo avviso e che intendono richiedere nuovamente l’agevolazione.

Il Ministero procederà all’assegnazione dei voucher secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

PROFESSIONISTI E IMPRESE

DURC on line: al via dal 1° luglio (Circolare Mise, n. 19 dell’8 giugno 2015).

A decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015 la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato “Durc On Line” .

Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del Decreto e a fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione.

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

Lo studio SLT&Partners Milano in data 23 giugno 2015 ha organizzato

un convegno in house in materia

di “Legal Compliance e integrazione delle conformità aziendali”.

* * *

Gli Avv.ti Nicola Tilli, Giovanni Nosengo e Mattia Tacchini in data 16 giugno 2015 presso il Grand Hotel Adi Doria di Milano, in collaborazione con SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione), hanno tenuto un corso in materia di “Responsabilità civile del libero professionista”.

* * *

Gli Avv.ti Nicola Tilli, Andrea Siligardi, Giovanni Nosengo e Mattia Tacchini in data 23 -24 giugno 2015 presso l'Atahotel Executive di Milano, in collaborazione con Istituto Internazionale di Ricerca,

hanno tenuto un convegno

in materia di

“Welfare assicurativo”.

* * *

Pubblicato in Youtube il video dell'intervento del Prof. Avv. Serafino Ruscica,

responsabile di Novastudia Formazione, sulla relazione svolta in data 19 marzo 2015 presso la Sala Atti

Parlamentari del Senato della Repubblica in materia di

“Dolo eventuale e colpa cosciente dopo la sentenza delle Sezioni Unite”.

* * *

Newsletter a cura di Novastudia Milano:

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Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.

 

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